Il DL 21/2022 chiarisce che l’indicazione in merito all’obbligo di attestazione SOA introdotto in relazione ad alcuni ambiti dell’edilizia privata individuati dall’articolo 10-bis di tale Decreto.
La Legge 51/2022 di conversione del DL 21/2022 ha imposto che, nel periodo compreso tra il 01/01/2023 e il 01/07/2023 e per lavori di importo complessivo eccedente i 516.000 €, gli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL 34/2020 siano attivabili solo in relazione a imprese:
- in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto, della qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del Decreto 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), ovvero dell’attestazione SOA;
- che possano documentare come al momento della sottoscrizione del contratto abbiano già sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della suddetta attestazione SOA.
In altre parole, per gli interventi di importo complessivo superiore ai 516.000 €, il Legislatore ha subordinato l’accesso a Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, BonusCasa/BonusRistrutturazione, etc. al possesso da parte della/e azienda/e coinvolte nel cantiere della certificazione SOA.
Inoltre, a partire dal 01/07/2023, tali limitazioni si faranno ancora più stringenti in quanto potranno accedere agli incentivi esclusivamente le imprese già in possesso di SOA.